La formazione di base minima per accedere all’Albo é stabilita per legge, ed è attualmente
di due tipi:
- Laurea Specialistica (“Classe universitaria 58/S”) di 5 anni, al termine della quale si accede alla sezione A dell’Albo e si è quindi “Psicologi” a tutti gli effetti;
- Laurea triennale (“Classe universitaria 34”) al termine della quale si accede alla sezione
B dell’Albo con la qualifica di “Dottore in tecniche psicologiche” e competenze ridotte rispetto a quelle dello Psicologo.
In particolare, quindi, per definirsi oggi PSICOLOGI occorrono: una laurea da conseguire in 5 anni di studio presso un Ateneo italiano, un successivo anno di tirocinio e il superamento dell’Esame di Stato. La legge di riferimento per la Psicologia in Italia (L.56/89) prevede anche l’iscrizione
all’Ordine Professionale, che funge da garante per il corretto comportamento tecnico e deontologico del singolo Iscritto all’Albo.
L’Ordine degli Psicologi é pertanto teso a difendere gli interessi dell’utenza ed a garantire la qualità del lavoro del professionista, anche attraverso il suo Codice Deontologico che si ispira ai seguenti “principi fondamentali”:
- Rispetto dei diritti fondamentali della persona, della sua autonomia e della sua dignità, come sancito dalla “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” e dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia;
- Responsabilità individuale, professionale e sociale dello Psicologo;
Integrità, onestà, probità a livello individuale e professionale; Autonomia ed identità professionale; - Competenza (intesa sia come conoscenze delle tecniche sia come “consapevolezza” delle proprie capacità e dei propri limiti);
- Promozione attiva del benessere individuale e sociale (tutto ciò a tutela complessiva
dell’utente, del committente, del gruppo professionale e del singolo professionista).